Maurizio Maraglino Misciagna 21 Ottobre 2020
È ufficialmente operativa la comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate in merito alla scelta della cessione del credito di imposta pari alla detrazione spettante o del contributo sotto forma di sconto da parte di tutti i beneficiari delle varie detrazioni fiscali per l’edilizia, da quelle per le ristrutturazioni all’Ecobonus, compreso ovviamente il Superbonus del 110%, oltre al Bonus Facciate e SismaBonus.
Ma andiamo per gradi e scopriamo prima cosa è questo tanto richiamato SUPERBONUS 110%
Il Supebonus 110% è un incentivo che dà diritto ad una detrazione al 110% delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi volti all’efficientamento energetico, alla riduzione del rischio sismico, all’installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
condomìni
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Onlus e associazioni di volontariato, associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Gli interventi agevolabili del Superbonus 110% si applicano in caso di:
interventi di isolamento termico sugli involucri
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Chi ne ha diritto
Per le persone fisiche, l’utilizzo delle detrazioni è ammesso su al massimo due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali. In caso di interventi condominiali hanno diritto alla detrazione anche i possessori di sole pertinenze (ad esempio box o cantine) che abbiano partecipato alla spesa.
In ogni caso, la detrazione massima che ogni contribuente può ottenere è pari all’imposta annua che dovrebbe versare, se si è incapienti, la parte di detrazione non goduta non può esser recuperata negli anni successivi o chiesta a rimborso, ma può essere ceduta a terzi. Sono in ogni caso escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 cioè le abitazioni di lusso.
La spesa deve essere sostenuta da:
condomini (in caso di assenza dell’amministratore, in dichiarazione va inserito il codice fiscale del condomino che si fa carico di effettuare gli adempimenti richiesti dalla normativa);
persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, cioè solo per gli immobili che non sono compresi nei beni dell’azienda o che siano strumentali all’esercizio dell’attività lavorativa professionale;
dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (in questo caso la detrazione è possibile per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022);
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e dalle associazioni sportive dilettantistiche (per queste ultime solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi).
Per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo. In particolare, la detrazione spetta:
ai proprietari e nudi proprietari;
ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore);
ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture;
al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.
La spesa massima detraibile è riferita all’immobile, da dividere tra gli aventi diritto in base alla quota di spesa sostenuta.
In caso di cessione dell’immobile su cui sono stati fatti interventi, le quote residue di Superbonus passano all’acquirente salvo diverso accordo tra le parti, in caso di successione invece, passano all’erede che materialmente dispone dell’immobile.
Come si richiede
L’invio della comunicazione avviene con l’apposito modello approvato con il provvedimento dell’8 agosto scorso e ritoccato, poi, dal recente provvedimento del 12 ottobre.
La comunicazione avviene tramite la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, è possibile seguire il percorso: “La mia scrivania/Servizi per/Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto – ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”. Per i lavori eseguiti nel 2020, la finestra aperta il 15 ottobre termina il 16 marzo 2021.
L’alternativa alla fruizione diretta del credito d’imposta non vale soltanto per il Superbonus del 110% ma anche per le spese che danno diritto alle agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi espressamente elencati nell’articolo 121 del decreto “Rilancio”, se sostenute negli anni 2020 e 2021, precisamente:
recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (le detrazioni del 50% sulle ristrutturazioni, ndr);
efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 (il cosiddetto Ecobonus dal 65 all’85%, ndr);
adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119 (il Sismabonus, ndr);
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bonus Facciate, ndr);
installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119”.
Il modello di Comunicazione
Per l’invio dell’opzione, deve essere utilizzato l’apposito modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (articoli 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)”, reperibile sul sito internet dell’Agenzia.
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione, quindi per le spese effettuate nel 2020 la finestra va dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021.
Il modello dovrà essere trasmesso dal beneficiario della detrazione per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari o dall’amministratore del condominio per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, anche tramite intermediari abilitati.
Nel modello vanno indicati i dati del beneficiario, o del suo rappresentante, il codice fiscale del condominio e dell’amministratore nei casi di interventi sulle parti comuni di un edificio. Solo in presenza di Superbonus, poi, andrà compilata la parte con i dati dei responsabili del visto di conformità, dell’asseverazione dell’efficienza energetica e dell’asseverazione del rischio sismico.
Il quadro A accoglie i dati sulla tipologia di intervento, il quadro B quelli catastali.
Nel quadro C andrà barrata la tipologia di opzione, se si sceglie cioè il contributo sotto forma di sconto o la cessione del credito, e indicati i soggetti beneficiari.
Il quadro D è dedicato ai dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto e va compilato solo se è intervenuta la relativa accettazione.
A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto con le relative. La ricevuta viene resa disponibile al soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito dell’Agenzia. La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.
L’opzione può essere esercitata anche per la cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni stesse. Una volta esercitata l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è comunque irrevocabile.
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